Si. L’assegnazione della casa spetta tutte le volte in cui il genitore ottiene la collocazione dei figli. La casa è una misura in favore dei figli e non del coniuge. L’eventuale “addebito” della separazione alla moglie per tradimento non pregiudica la possibilità che il giudice le affidi i figli e, con essi, conseguentemente anche la casa.